Art. 2.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica alle pene inflitte:

          a) per i delitti previsti dal libro II, titolo I, capi II, IV e V, del codice penale;

          b) per i delitti previsti dal libro II, titolo VI, capi I e II, del codice penale;

          c) per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale;

 

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          d) per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

              1) 253 (distribuzione o sabotaggio di opere militari);

              2) 270 (associazioni sovversive);

              3) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

              4) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

              5) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

              6) 416-bis (associazione di tipo mafioso) quando ricorre taluna delle aggravanti previste dal medesimo articolo;

              7) 609-bis (violenza sessuale);

              8) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

              9) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

              10) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

          e) per il delitto previsto dal comma 1 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo.

      2. Le esclusioni oggettive stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone sottoposte alle speciali misure di protezione previste dagli articoli 9 e 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, ad esclusione dei condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale e per quelli di cui alla lettera c) del citato comma 1 del presente articolo.

 

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